Incentivi alle Imprese e riduzione del premio INAIL 2013

  • Il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 2000 prevede, a beneficio delle aziende la riduzione del tasso INAIL fino al 30%.  Tale contributo viene riconosciuto se la Ditta:
  1. E’ in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi;
  2. Ha soddisfatto gli obblighi del D.lgs 81/08 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi   di lavoro), adottando il Documento di Valutazione dei Rischi e svolgendo la formazione obbligatoria;
  3. Effettua interventi migliorativi sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

La riduzione va richiesta entro il 28 Febbraio 2013 per gli interventi attuati nell’ anno precedente.

  • L’INAIL ha emanato il bando ISI 2012 per incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

I progetti devono essere presentati dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 direttamente attivando la procedura on-line sul sito www.inail.it  tramite il “Punto Cliente”.  L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro. Lo stanziamento relativamente alla regione Marche è pari a complessivi 4.130.120 euro.

Prorogata al 30 giugno 2013 la scadenza per la redazione del DVR standardizzato

La Legge di stabilità, (legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 – Suppl. Ordinario n. 212) entrata in vigore il 1° gennaio 2013 proroga al 30 giugno 2013 l’obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Dal 1°gennaio 2013 tutte le attività che occupano fino a 10 lavoratori saranno obbligate a redigere la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento, DVR, secondo le Procedure Standardizzate approvate, introdotte nel decreto interministeriale del 30 novembre 2012 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 6 dicembre 2012.

L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON SARA’ PIU’ VALIDA

I datori di lavoro possono utilizzare la modulistica pubblicata sul sito: www.lavoro.gov.it sezione “sicurezza sul lavoro”

In sintesi: le procedure si individuano quattro diverse fasi in cui la valutazione dei rischi si deve sviluppare:

  • descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
  • identificazione dei pericoli presenti in azienda;
  • valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
  • definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Il modello, si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzato anche dalle imprese fino a 50 lavoratori. E’ bene infine sottolineare che nel caso in cui il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR, scegliendo di non autocertificare la valutazione, tale documento non dovrà essere rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate.

 Nei prossimi giorni verrà pubblicata una check-list utile per ogni tipo di attività per verificare gli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro.

Testo Unico – Disponibile il testo coordinato nell’edizione novembre 2012

Disponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia i tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

In particolare il testo, nella versione novembre 2012, è aggiornato con le note introdotte per effetto delle disposizioni contenute nella Direttiva n. 2012/11/UE; nella Legge 12 Luglio 2012, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, di conversione del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57; nel Decreto Interministeriale del 6 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012; nella Legge 1° ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.